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La riformulazione del reato di abusiva attività finanziaria, per effetto dell´abrogazione tacita della normativa che inaspriva la risposta sanzionatoria rispetto all´originaria fattispecie, non prevede il raddoppio delle pene previste

Argomento: Reati finanziari
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 27 aprile 2023, n. 17615)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“1. La questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni Unite deve essere definita nei seguenti termini: «Se la riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, abbia comportato l'abrogazione tacita della previsione di cui all'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha stabilito il raddoppio delle pene previste, anche per detto reato, dal d.lgs. n. 385 del 1993 citato, ovvero se, invece, detto art. 39 abbia dettato una regola destinata a rimanere comunque insensibile alle modifiche sanzionatorie inerenti le fattispecie ivi ricomprese». Il contrasto che le Sezioni Unite sono chiamate a comporre vede contrapporsi due indirizzi. Il primo di essi, […], è stato delineato da Sez. 5, n. 18544 del 2013 […], secondo cui, in materia di abusivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 141 del 2010 non ha abrogato l'aumento di sanzione previsto dall'art. 39 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005. […] Il d.lgs. n. 141 del 2010 è stato adottato in attuazione della legge n. 88 del 2009, che, all'art. 33, delegava il Governo a recepire, tra l'altro, la Direttiva dell'U.E. sul credito al consumo, dettando i relativi princìpi e criteri direttivi, princìpi e criteri stabiliti, in via generale, dall'art. 2 della legge delega. […], in nessun punto […] si fa riferimento a una modifica delle sanzioni penali previste dal TUB, sicché un eventuale dimezzamento dei livelli edittali «si risolverebbe in un eccesso di delega legislativa, con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141». […]; pertanto, deve ritenersi che il legislatore delegato non abbia voluto modificare la sanzione penale prevista dall'art. 132 TUB, ma si sia limitato a operare «una mera risistemazione delle figure sanzionatorie, al fine di adattarle alla nuova disciplina in materia di intermediari finanziari contenute nel Titolo V del testo unico bancario, senza incidere sulle scelte di politica criminale». Pertanto, «è rimasto immutato il trattamento sanzionatorio della fattispecie», tanto più che l'art. 39 della legge n. 262 del 2005 non fa riferimento specifico a una [continua ..]

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